Osvaldo de Castro

Le mie memorie passate alle stampe – sito aggiornato il 5 aprile 2022

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IL FUNZIONAMENTO DEI COMUNI

Dopo aver sinteticamente presentato un quadro sulla realtà comunale, mi soffermerò brevemente sul funzionamento dei Comuni. Da quanto precedentemente esposto emerge che, con la normativa introdotta dalla legge n.142, il vertice dell’apparato comunale è il Sindaco. La successiva legge n. 80/1993 infatti ha previsto che il Sindaco venga eletto direttamente dai cittadini assieme al consiglio comunale, composto da due o più gruppi di candidati consiglieri che propongono ai cittadini di votare il candidato sindaco che ognuno di loro sostiene. Qualora il sindaco cessa dalla carica per qualsiasi evenienza, il consiglio comunale, che è stato eletto assieme a lui, viene sciolto. Precedentemente era il Consiglio Comunale, eletto dai cittadini, che nominava il Sindaco. Per distinguere la diversa funzione dei due organi esponenziali del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale), nei comuni con oltre 10.000 abitanti la normativa prevedeva che la presidenza del consiglio non spettasse al sindaco ma ad un Presidente, eletto fra i consiglieri. Nel contesto del Comune il Sindaco ha una dualità di funzioni: egli é Ufficiale del Governo e Capo della Amministrazione. Per la prima funzione gli compete l’emanazione di atti contingibili ed urgenti, il servizio anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale: per queste funzioni, trasferite dallo Stato ai Comuni, egli risponde del suo operato al Prefetto e da esse deriva la fascia tricolore che egli indossa nelle cerimonie pubbliche. Le funzione di Capo dell’Amministrazione gli discendono dalla volontà popolare che viene formalizzata con la Proclamazione degli Eletti alla fine della consultazione popolare e convalidata con il Giuramento del Sindaco davanti al Consiglio Comunale (precedentemente il Sindaco giurava davanti al Prefetto dopo essere stato eletto dal Consiglio Comunale).

Il Sindaco nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, dopo il suo giuramento, presenta al Consiglio la lista degli Assessori che ha nominato ed il suo programma di mandato. La nuova legge, come meglio definita dalle successive integrazioni normative, attribuisce ai dirigenti la capacità di governare il settore o gli uffici e le relative risorse finanziarie di cui sono titolari sulla base del piano esecutivo di gestione, approvato dal consiglio. Con le loro decisioni (determine) vengono assorbite molte funzioni amministrative precedentemente svolte dalla giunta municipale.

La normativa precedente alla 142 prevedeva una serie di controlli esterni sugli atti del comune, che riducevano di misura l’autonomia dell’ente locale. La normativa attuale ha limitato i controlli esterni ma ha responsabilizzato gli organi esecutivi ad essere i tutori del buon andamento dell’amministrazione. Per garantire la legalità e la conformità delle decisioni agli atti di indirizzo su ogni atto deliberativo il segretario esprime un parere di legittimità, il dirigente competente per settore un parere sulla coerenza dell’atto ed il responsabile finanziario attesta il rispetto delle risorse coinvolte. Inoltre i precedenti revisori, che erano scelti fra i consiglieri e davano un parere solo sul rendiconto, sono stati sostituiti da un collegio di tre professionisti (uno nei comuni minori), che vengono nominati dal consiglio comunale; essi svolgono funzioni analoghe a quelle dei sindaci delle società. Al fine di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa ogni ente deve effettuare il controllo di gestione, secondo le modalità che ciascuno di essi deciderà: questo controllo ha il fine di verificare che l’attività svolta dagli organi politici e da quelli burocratici si attenga alle direttiva date dagli organi esponenziali e che sia stata rispettata la normativa vigente. Di seguito riporto prima alcuni articoli che si soffermano sull’organizzazione comunale.
Un secondo raggruppamento di memorie é finalizzato ad esaminare i nuovi sistemi di controllo sull’attività dell’ente locale. Infine un articolo é riservato ai principali strumenti finanziari necessari per l’attività del Comune.

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