La Comunità montana del Collio goriziano.

Anche nel Friuli Venezia – Giulia stanno prendendo vita le comunità montane. La denominazione di queste nuove entità giuridiche indica che l’ambito territoriale di loro competenza è costituito dalle aree montane in cui le genti che vi vivono hanno trovato un elemento di attrazione fondato su esigenze e interessi omogenei.

Il legislatore statale ha qualificato queste comunità come Enti Pubblici territoriali, che esplicano la loro attività al di sopra delle realtà comunali esistenti nei siti geografici ove esse vengono delimitate nell’ambito delle Regioni, al fine di migliorare le condizioni di vita delle genti che le popolano. Con questi Enti si dà vita ad un nuovo tipo di decentramento amministrativo che, se applicato anche nelle zone non montane, potrebbe rivoluzionare la attuale ripartizione del territorio nazionale in Comuni.

Le comunità montane sono investite dalla Legge che le prevede di una competenza di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale che implica un insieme di direttive politiche tali da auspicare una autonomia maggiormente qualificata. Infatti l’elezione a sistema indiretto e non a suffragio popolare dei loro organi viene ad incrinare il concetto di autonomia di questi Enti, anche se gli stessi esistono indipendentemente dalla volontà dei Comuni su cui insistono. Le altre entità politiche intercomunali, i c. d. consorzi fra Comuni, mancano infatti di questo carattere di indipendenza in quanto la loro esistenza è condizionata dalla volontàdegli Enti che le hanno create. Inoltre l’autonomia delle ComunitàMontane è maggiormente evidenziata da un sistema di finanziamenti indipendenti da quello dei Comuni. Collio

Il nuovo Ente dati i suoi fini istituzionali ha la facoltà di sovrapporsi e sostituirsi, ove possibile, alle singole realtà comunali, che in molte circostanze si dimostrano di non essere in grado di far fronte alle esigenze dei servizi sociali della comunità. L’Ente Comunità Montana una volta funzionante potrà assorbire le varie realtà intercomunali presenti nel suo ambito territoriale e potrà anche venir investito di competenze ad esso delegabili da altri Enti Pubblici per poter meglio soddisfare le esigenze delle genti che vivono nei singoli circondari.

Le Comunità montane devono provvedere alla predisposizione e alla attuazione di programmi di sviluppo e di piani territoriali delle rispettive zone sulla falsariga di una politica di riequilibrio economico e sociale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali. Il fine che questa politica di riequilibrio intende raggiungere è l’eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale. Questo riequilibrio per essere efficace deve tener conto dei problemi inerenti alla difesa del suolo ed alla protezione della natura. Con l’esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana si doteranno i rispettivi territori di infrastrutture e servizi idonei a creare migliori condizioni di vita. Le iniziative di natura economica capaci di valorizzare ogni tipo di riserva attuale e potenziale verranno incentivate favorendo la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane. Questa politica di qualificazione delle zone montane otterrà migliori risultati quanto più si faranno partecipi le genti da essa interessate della funzione da loro svolta di presidio del territorio montano.

L’ambito territoriale di azione delle Comunità Montane dovrebbe necessariamente essere allargato in quelle zone individuate in maniera tale da non essere degli autonomi elementi di attrazione delle genti che vi vivono. A tal fine è di parziale conforto il disposto dell’art. 13 del DPR 10 giugno 1955 n. 987 che prevede la costituzione di Comunità Montane comprendenti tutto il territorio dei Comuni classificati solo in parte montani.

Il legislatore statale ha iniziato a porre la sua attenzione verso quelle realtà demografiche insediatesi nell’ambiente montano che sarebbero state successivamente definite Comunità Montane con la Legge 25 giugno 1952 n. 991, il cui art. 1 è stato modificato dall’articolo unico della Legge 30 luglio 1957 n. 657: la legge 991 dispone una serie di provvedimenti per migliorare le condizioni economiche-sociali dei territori montani. Successivamente alla luce delle esperienze maturate con la Legge 991 veniva emanata la Legge 3 dicembre 1971 n. 1102 che disponeva nuove norme per lo sviluppo della montagna richiamandosi agli articoli 44 e 129 della Costituzione. L’art. 44 della Costituzione dispone l’emanazione di provvedimenti legislativi per il razionale sfruttamento del suolo e per stabilire equi rapporti sociali, mentre l’art. 129 prevede che le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusive di ulteriore decentramento amministrativo. La Legge 1102 prevede l’istituzione di zone montane omogenee e demanda ai legislatori regionali l’emanazione delle sue norme di attuazione. Con la Legge Regionale 4 maggio 1973 n. 29 sono state emanate nel Friuli-Venezia Giulia le norme di attuazione e adeguamento della Legge 3.12. 1971 n.1102. In esecuzione dell’art. 2 della succitata L. R. 29 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0145 del 16 gennaio 1974 il territorio regionale riconosciuto montano è stato ripartito in dieci zone montane omogenee. Nel DPGR n. 0145 il Collio Goriziano è stato individuato come zona montana a se stante, la n. 9, che è la più piccola rispetto alle altre individuate nella Regione.

CollioIl Collio Goriziano precedentemente era stato incluso nel Comprensorio di Bonifica Montana delle Prealpi Giulie con DPGR n. 144 del 13 settembre 1968 e comprende il bacino imbrifero montano dello Judrio ricadente in Provincia di Gorizia (facente parte di questo comprensorio sin dal 1955), i tronconi del bacino montano del Versa e del Medio Isonzo nonché il territorio di San Mauro all’Isonzo (già incluso nell’ambito del comprensorio di Bonifica Montana del Carso Goriziano). L’omogeneità della zona si rinviene sotto l’aspetto geologico e sotto quello orografico che coassialmente vengono a creare condizioni ambientali e socio-economiche comuni nella parte rimasta in territorio italiano dei bacini imbriferi sopra indicati.

Il Collio pur presentando caratteristiche analoghe a quelle delle finitime aree del Comprensorio di Bonifica delle Prealpi Giulie, non dispone di quei presupposti per considerare la zona in esame montana a tutti gli effetti: infatti una zona montana è costituita da un bacino idrografico e da una orografia accidentata, caratteristiche queste che solo parzialmente sono presenti nel Collio Goriziano.

Nelle attività della Comunità si dovrà tener conto del fatto che il Collio, come indica l’etimologia del suo toponimo, è una zona collinosa. La zona infatti è stata classificata montana per analogia e di conseguenza in essa il discorso delle Comunità montane deve essere ridimensionato sulla falsariga della realtà esistente. Si devono inoltre tenere in evidenza le implicazioni derivanti dal confine di Stato che, costituendo un elemento di separazione in un ambiente fisicamente omogeneo, ha creato i presupposti per evidenziare le caratteristiche di area depressa della zona.

La comunità del Collio nelle sue future attività dovrà affrontare il problema derivante dal fatto che il suo ambito territoriale non coincide con le ripartizioni amministrative comunali, essendo i soli Comuni di Dolegna del Collio e di San Floriano del Collio interamente inclusi nella zona, mentre i Comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Mossa e Gorizia lo sono solo in parte. Un discorso di comunità montana limitato alla sola zona individuata dal DPGR n. 145 sarebbe ristretto. È auspicabile che l’ambito di intervento della Comunità sia esteso a tutto il territorio dei Comuni da essa interessati: in questa eventualità la sua amministrazione potrebbe essere tesa al soddisfacimento di tutti quei servizi che i singoli Comuni non sono in grado di offrire organicamente alla loro popolazione.

Qualunque saranno le modalità di attuazione del piano di sviluppo economico che la Comunità dovrà darsi, la falsariga del piano dovràCollio essere il mantenimento ed il miglioramento dell’ambiente naturale, vietando qualsiasi insediamento di tipo prettamente industriale. Questo rispetto dell’ambiente naturale, oltre che a mantenere l’equilibrio ecologico, darà i suoi benefici risultati indiretti. nelle attività turistiche. Le amenità naturali del Collio oculatamente tutelate dagli strumenti che offre la Legge 29 giugno 1939 n. 1497 diverranno motivo di attrazione turistica e costituiranno una forma di investimento economico. Per favorire queste attività turistiche si potranno incentivare gli esercizi a conduzione famigliare che sono i più qualificati a mantenere le genti legate alle terre natie.

Presupposto per la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente naturale è una politica di manutenzione e riordinamento delle opere pubbliche esistenti: strade ed opere di bonifica idraulica necessitano di una costante manutenzione anche se nel Collio non sono interessate dagli inconvenienti che si registrano nelle zone montane vere e proprie. La conservazione e lo sviluppo delle opere pubbliche sono strettamente collegate in questo ambiente con i lavori di sistemazione idraulico-forestale per evitare il degradamento dei terreni: a questo fine è previsto che la Comunità possa intervenire forzatamente sulle proprietà private per provvedere alla sistemazione dell’alveo dei torrenti, al’ rimboschimento e al consolidamento dei terreni.

Le prospettive di sviluppo dell’agricoltura devono essere attuate tramite il superamento degli individualismi che tendono a disperdere le attività agricole e gli interventi pubblici a favore di questosettore economico. Il superamento di questi individualismi sarà facilitato da una politica di commassazioni dei fondi: infatti gran parte degli appezzamenti coltivati è costituito da piccoli fondi che l’agricoltore ha talvolta distanti l’uno dall’altro e che rendono diseconomico i I lavoro per la dispersione di energia. Inoltre una politica di favoreggiamento del cooperativismo agricolo darà i suoi benefici sia nella qualificazione del lavoro agricolo, facilitato dall’uso di macchinari che il singolo agricoltore non è in grado di procurarsi, sia nella redditivitàdello stesso, dando anche vita a rapporti diretti fra produttore e consumatore.

La zona si presta anche per uno sviluppodella zootecnia che nella piana del Preval si potrebbe evolvere con i sistemi di stabulazione all’aperto. Attualmente molti agricoltori praticano un sistema di zootecnia legato alle vecchie concezioni dell’economia rurale che nondà i risultati che sono invece richiesti dalleodierne esigenze.

Questa politica di valorizzazione delle attività rurali potrebbe essere facilitata attribuendo alla Comunità la funzione di Ente Delegato perl’eroqazione ai privati dei contributi pubblici in questo settore e sviluppando I servizi sociali a favore delle popolazioni.

Con l’entrata in funzione della Comunità Montana si auspica di bloccare lo spopolamento del Collio che è in atto in maniera preoccupante fin da dopo il primo conflitto mondiale e di rivitalizzare questa zona un tempo fiorente. Le difficoltà iniziali non saranno poche e non sarà facile superarle. Per ottenere ciòbisognerà interessare i cittadini sull’importanza che questo nuovo Ente potrà avere nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita in tutta l’area interessata. In ogni caso lo slancio di iniziative nel settore edilizio e delle infrastrutture primarie non dovrà mancare di una costruttiva programmazione tesa alla protezione della natura per evitare l’irreversibile distruzione dei valori naturali.

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