Nel regolamento di contabilità: L’equilibrio tra compiti di indirizzo e di gestione.

La legge n. 142 rinvia il riordino della materia contabile alla legislazione successiva acclarando all’art. 59 la validità delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge, se compatibili con i principi delia medesima legge. Un riferimento all’attivazione del controllo di gestione viene fatto nell’art. 57 stabilendo che lo statuto dell’ente può prevedere forme di controllo interno della gestione l’attivazione del controllo interno rappresenta un’opinione che l’ente locale può recepire nello statuto.

Questa norma va coordinata con altre della 142 che introducono elementi di carattere economico nella gestione dell’ente locale. Per completare il quadro normativo previsto dalla 142 il legislatore è intervenuto con la l. n. 421/92 che all’art. 4 detta norme di attuazione della 142 in materia tributaria contabile,, demandando all’autorità governativa l’emanazione dei conseguenti atti normativi. La nuova impostazione organizzativo-contabile degli enti locali è stata varate con il dlgs. 25/2/95 n. 77che è uri provvedimento quadro di indirizzo più che di dettaglio. Questo decreto prevede il riordino dell’ordinamento contabile degli enti locali attenendosi a un’armonizzazione con i principi della contabilità generale dello stato, tenendo a mente le esigenze del consolidamento dei conti pubblici e introducendo gradualmente un sistema di contabilità economica per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi. Si tratta di una vera svolta delle modalità di gestire per gli enti locali: una svolta che la 142 aveva anticipato e che dobbiamo ancora ultimare.

La sfida dei nuovi regolamenti. In materia contabile il potere regolamentare assegnato agli enti locali ha margini più ampi rispetto agli altri regolamenti, margini tali da permettere un vero adattamento alle norme e alle dimensioni che hanno singoli enti: si tratta di una sfida che va accettata, di un’occasione che non va sprecata. Dovremmo saper rifiutare la logica del regolamento tipo copiato approfittando della proroga al30/6/96 fissata per l’aggiornamento del regolamento di contabilità: mi rendo certo conto che non ci si può improvvisare legislatori, ma è evidente che la potestà regolamentare accanto alla potestà statutaria è una delle potenzialità più significative degli enti locali; inoltre è da tener presente che con l’approvazione del regolamento di contabilità, oltre Je norme abrogate dall’art. 123 del dlgs. 77, vengono meno tutte quelle norme della previgente legislazione abrogate dall’art. 64 della 142 ma rimaste in vigore fino alla riorganizzazione dell’ordinamento contabile e finanziario. Ed è soprattutto nel regolamento di contabilità che va ricercato e trovato il delicato equilibrio tra i compiti di indirizzo e quelli di gestione. L’auspicata separazione enunciata dai testi di legge diventa oggi tuia reale possibilità: ma se non la si costruisce su equilibri accettabili potrà solo fa risorgere nuovi conflitti. Le norme richiedono sempre più al dipendente di compromettersi con attestazioni di legittimità procedurale che possono portare il singolo dipendente davanti a responsabilità non sufficientemente chiarite o comunque tali da preoccuparlo. La struttura organizzativa comunale nel trovarsi a gestire questa nuova autonomia, rischia di rincorrere l’autodifesa con una fuoriuscita dalle responsabilità legate al perseguimento degli indirizzi politico-amministrativi: nessuno vuoi disconoscere che si sta ampliando l’area di rischio per i funzionari ma va pur evidenziato che tra queste responsabilità deve essere data preminente attenzione agli obiettivi fissati dall’amministrazione rispetto la mera legittimità delle procedure. Il decreto 77 non lascia spazio nel bilancio alle statuizioni dei cosiddetti obiettivi politici, che non sono supportati da reali finanziamenti e che rappresentano una mera proiezione del programma politico: questa è la diretta conseguenza dell’esplicazione del principio della veridicità del bilancio, che nella pregressa legislazione era sottintesa ma non codificata. Inoltre l’autonomia gestionale assegnata ai responsabili dei servizi obbliga sempre più gli amministratori a rendere espliciti e dettagliati i loro programmi. Per converso i responsabili di servizio sono obbligati ad attenersi sempre più agli obiettivi, al di là delle giuste cautele per il rispetto delle procedure. Siccome i responsabili dei servizi rispondono del raggiungimento degli obiettivi, che sono fissati da altri, avendo a disposizione delle risorse, anche queste decise da altri, perché il sistema possa funzionare e i responsabili dei servizi siano motivati nel raggiungimento degli obiettivi è necessario che i funzionali partecipino fin dall’inizio alla predisposizione del bilancio e che la bozza di bilancio sia il risultato di un impegno congiunto fra giunta e struttura tecnico-amministrativa.

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