Condizionamenti e garanzie per l’accensione dei mutui.

L’acclarata semplificazione dei procedimenti amministrativi, i principi della trasparenza e la responsabilizzazione del personale dirigente sono vanificati da leggi che rendono sempre più incerto il quadro normativo nei settori della finanza e dei lavori pubblici. Il disagio degli Enti dopo la soppressione della revisione prezzi, istituto rimasto valido nei contratti privati e operante, pur con modalità diverse, negli altri Paesi europei. 

Anche il decreto delegato sulla finanza locale territoriale apparso sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre1992 lascia pochi spazi agli enti locali per il funzionamento delle spese di investimento dopo che, con la legge sugli interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Legge n. 498), sono state reidatate al 31 dicembre 1993 le limitazioni al credito straordinario già previsto con l’articolo 1 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 con modificazioni convertito nella legge 359.Gli enti pubblici si erano già trovati in difficoltà per l’affidamento dei lavori pubblici in quanto l’articolo 3del decreto n. 333 aboliva il meccanismo della revisione dei prezzi, che rispetto la legislazione previgente era stato già compreso dall’articolo 33delal legge n. 41/86 prevedendo la sua applicazione solo dall’anno successivo all’affidamento dei lavori e per la parte eccedente la soglia dell’alea al 10%. Se a giustificazione del provvedimento si confuta agli enti pubblici sia l’insufficienza progettuale delle opere, che implica la redazione di successive perizie di variante, che l’affidamento dei lavori prima dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori stessi, la cui mancanza spesso comporta la sospensione di lavori, non si deve però dimenticare che l’istituto della revisione prezzi ha piena applicazione nei contratti dei privati per consentire il recupero monetario sui costi che vengono appesantiti dall’inflazione. Inoltre negli altri paesi dell’Europa con modalità diverse sono operanti i meccanismi revisionali: le nostre imprese si trovano in una situazione ingiusta nei rapporti con gli enti pubblici proprio nel momento in cui si dovrebbe aprire le frontiere economiche fra i vari paesi e si dovrebbe conseguentemente incentivare la capacità imprenditoriale locale. Difficoltà oggettive insorgono qualora gli enti locali debbano accendere un mutuo causa la complessità delle procedure burocratiche necessarie per accedere al credito speciale. Negli ultimi vent’anni la normativa sui mutui di specie ha subito un progressivo appesantimento, avendo come obiettivo una più attenta verifica delle conseguenze degli oneri di ammortamento sui bilanci comunali. Fermo restando il presupposto che per la stipula di un mutuo deve sussistere l’approvazione di un progetto esecutivo o di qualsiasi altro intervento straordinario, il legislatore ha prescritto che per l’accensione dei mutui si deve approvare il piano di finanziamento dell’intervento, piano in cui viene dimostrata la capacità dell’ente mutante di sostenere sia gli oneri del mutuo che le spese di gestione dell’opera che si va a finanziare. Questa norma in un secondo momento è stata estesa ad ogni tipo di investimento al fine di accertare che i Comuni che hanno ottenuto contributi straordinari in conto capitale per l’esecuzione di interventi senza oneri iniziali a loro carico, dimostrino comunque che sono successivamente in grado di garantirne l’onere di gestione delle nuove opere. Il piano finanziario strumento di programmazione II legislatore, prescrivendo l’adozione di un piano finanziario prima dell’approvazione di un intervento straordinario, ha voluto che l’effettuazione di ogni spesa che influisce sul patrimonio dell’Ente sia oggetto di una apposita analisi per valutarne gli effetti concreti, essendo un atto di indirizzo generale ed astratto sia la relazione programmatica che il programma delle opere pubbliche. Il piano finanziario è quindi uno strumento di programmazione speciale e concreto con cui il consiglio comunale è chiamato dare il suo assenso alle singole scelte gestionali proposte dalla giunta sulla scorta del programma presentato. La norma che ha prescritto l’approvazione del piano finanziario prevede anche che nel bilancio sia originariamente iscritta la spesa dell’intervento di cui trattasi. Il legislatore riconoscendo che la mancata iscrizione in bilancio di una spesa di finanziamento può essere dovuta solo a motivi contingenti ha previsto la possibilità che i Comuni possano variare il bilancio di previsione in corso per consentire l’iscrizione di un intervento straordinario originariamente non previsto. Contestualmente però si dovranno apportare le relative modifiche sia la bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica, data la valenza programmatica di questi due allegati al Bilancio. Non si può infatti disconoscere l’opportunità che ogni variazione sostanziale al bilancio di previsione, che è un documento autorizzati-vo ad effettuare entrate e spese, venga accompagnata da una variazione alla relazione programmatica e previsionale nonché al bilancio pluriennale che costituiscono i documenti programmatici che spiegano le scelte fatte nella predisposizione del bilancio. Se l’intervento che si vuole realizzare viene finanziato con un mutuo si deve rispettare una serie di rigide norme. La validità dell’assunzione del mutuo è condizionata all’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio di due anni precedenti e dalla verifica che l’importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommata a quello dei mutui in corso di ammortamento al netto degli eventuali contributi in conto interesse ottenuti per l’esecuzione dell’opera, non superi il 25%delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio accertate nell’ultimo consuntivo approvato. L’Ente poi a garanzia del mutuo rilascerà all’istituto mutuante delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti alla parte ordinaria del bilancio: queste delegazioni sono da notificare al Tesoriere il quale è tenuto a versare agli enti creditori alle scadenze in esse indicate l’importo oggetto delle delegazioni. Queste norme, senza effettuare un sindacato di merito sugli interventi, sono poste a garanzia del funzionamento dell’apparato comunale per evitare che con interventi costosi e non indispensabili si vada a compromettere gli equilibri del bilancio.

Liberalizzato il ricorso dei Comuni al credito speciale

II ricorso al credito speciale era stato limitato per un periodo ai soli Istituti di credito statali che operano dei tassi agevolati rispetto il mercato finanziario privato, ma la difficoltà di far fronte a tutte le richieste degli enti locali e la lentezza nelle erogazioni di questi enti di credito hanno indotto il legislatore a liberalizzare nuovamente il credito di specie. I Comuni, che attivano mutui per investimenti, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla stipula del mutuo devono inviare al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura una certificazione in cui si riepilogano i mutui contratti nell’anno e le relative quote di ammortamento per l’attivazione del contributo erariale sulle rate di ammortamento dei mutui. I trasferimenti erariali a favore dei Comuni per gli oneri derivanti dall’accensione di mutui per finanziare spese di investimento sono stati previsti dal legislatore con il D.L.318/86 convertito nella legge n. 418istituendo il fondo per lo sviluppo degli investimenti, reiterato nei successivi provvedimenti legislativi annuali a favore degli Enti locali. La legge142 al riguardo ha specificatamente previsto al 9 comma dell’articolo 54la creazione di un fondo nazionale ordinario per contribuire agli investimenti degli Enti Locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale. La proliferazione dei provvedi-menti legislativi sia nel settore della finanza che in quello dei lavori pubblici viene a creare una situazione di incertezza anche fra gli addetti ai lavori, per cui la materia nei confronti dei cittadini assume un aspetto che contrasta con il principio della trasparenza codificato dalla legge n. 421/90e nei confronti delle amministrazioni pubbliche vanifica l’acclarata semplificazione del procedimento amministrativo nonostante la maggior responsabilizzazione del personale dirigente.

O. d. C.

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